Con legge 25 febbraio 2010 n. 36 è stata modificata la disciplina sanzionatoria relativa agli scarichi di acque reflue; l’articolo 1 della predetta legge, modificando il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante le "Norme in materia ambientale “ prevede infatti, che «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La nuova legge, in vigore dal 27 marzo 2010, ha sostanzialmente riformulato le sanzioni relative agli scarichi di acque reflue industriali che eccedono i valori limite, restringendo la responsabilità penale ai casi più gravi; viene, infatti, limitata l’applicazione delle sanzioni penali al caso in cui il superamento tabellare dei valori limite è riferito solo alle 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5.
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domenica 28 marzo 2010
sabato 27 marzo 2010
Contributi gara - Autorità Vigilanza, deliberazione 15 febbraio 2010
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha recentemente stabilito, con deliberazione del 15 febbraio, l'ammontare del contributo per il 2010, che i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del d.lgs. 163/ 2006;
b) operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
sono tenuti a versare con le modalità previste dallo stesso provvedimento :
Importo posto a base di gara da € 150.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 :
- Quota per le stazioni appaltanti: € 150,00
- Quota per ogni partecipante: € 20
Importo posto a base di gara da € 500.000 fino ad un importo inferiore a € 1.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 250,00
- Quota per ogni partecipante: € 40
Importo posto a base di gara da € 1.000.000 fino ad un importo inferiore a € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 400,00
- Quota per ogni partecipante: € 70
Importo posto a base di gara oltre € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 500,00
- Quota per ogni partecipante: € 100
Gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. 163/ 2006, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
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a) stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del d.lgs. 163/ 2006;
b) operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
sono tenuti a versare con le modalità previste dallo stesso provvedimento :
Importo posto a base di gara da € 150.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 :
- Quota per le stazioni appaltanti: € 150,00
- Quota per ogni partecipante: € 20
Importo posto a base di gara da € 500.000 fino ad un importo inferiore a € 1.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 250,00
- Quota per ogni partecipante: € 40
Importo posto a base di gara da € 1.000.000 fino ad un importo inferiore a € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 400,00
- Quota per ogni partecipante: € 70
Importo posto a base di gara oltre € 5.000.000:
- Quota per le stazioni appaltanti: € 500,00
- Quota per ogni partecipante: € 100
Gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. 163/ 2006, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
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domenica 14 marzo 2010
Ponteggi metallici – protezione contro i fulmini, D.lgs. n. 81/2008
I ponteggi metallici nei cantieri edili possono a volte porre problemi di sicurezza; il D.lgs. 81/2008 all’articolo 84 prescrive, in generale, che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, devono essere protetti dagli effetti dei fulmini specificando, al punto 1.8.1. dell’allegato IV, che le strutture metalliche delle opere provvisionali, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)
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Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)
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domenica 7 marzo 2010
Rinvio obbligo utilizzo fonti rinnovabili - D.L. n. 194/2009
Con l’approvazione al Senato del D.L. 194/2009 (decreto "Milleproroghe") viene ulteriormente rinviato al 1 gennaio 2011 l'obbligo per i Comuni di inserire nei propri regolamenti edilizi l'utilizzo di fonti rinnovabili per tutti i nuovi edifici.Tale obbligo sarebbe dovuto scattare, infatti, in base alle legge n. 14/2009, il 1 gennaio 2010.
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa. Leggi il resto dell'articolo..
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa. Leggi il resto dell'articolo..
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