Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con circolare n. 221/XVIII Sess. del 14 maggio
2013, ha puntualizzato - sulla base di un documento predisposto dal proprio Centro Studi - l’ambito di competenza dei geometri nella
progettazione degli impianti fotovoltaici.
In sintesi il
geometra potrà progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza inferiore a
6 KW, non in forza del suo titolo
professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ma in quanto tecnico
abilitato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 37/2008.Tale conclusione scaturisce essenzialmente dal fatto che il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 ( Regolamento per la professione del geometra) non cita, tra le competenze degli iscritti all’ albo dei geometri, quelle relative alla progettazione di “impianti”.
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