venerdì 7 giugno 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI - competenza dei geometri

Il Consiglio Nazionale  degli  Ingegneri,  con circolare n. 221/XVIII Sess. del 14 maggio 2013, ha puntualizzato - sulla base di un documento  predisposto  dal proprio Centro Studi -  l’ambito di competenza dei geometri nella progettazione degli impianti   fotovoltaici.
In sintesi  il geometra potrà progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza inferiore a  6 KW,  non in forza del suo titolo professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ma in quanto tecnico abilitato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 37/2008.
Tale conclusione scaturisce essenzialmente dal fatto che il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 ( Regolamento  per la professione del geometra) non  cita, tra le competenze degli iscritti all’ albo dei geometri, quelle relative alla progettazione di “impianti”.

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