martedì 19 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite economico alle varianti migliorative
Tra le numerose modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 si segnala quella finalizzata a ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche per effetto delle varianti. In particolare, con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del Codice), viene limitata la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 % dei ribassi d’asta conseguiti in sede di gara. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 132 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106/2011, infatti recita: “L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.
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giovedì 14 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite alle riserve
È stata pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011 la legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo). L’articolo 4 del citato decreto - legge contiene rilevanti novità con riferimento alle costruzioni di opere pubbliche.
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
giovedì 7 luglio 2011
tasso di mora 2011- D.M. 27 maggio 2011
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, , ha rideterminato, con Decreto ministeriale 27 maggio 2011,la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi nei pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006). La nuova misura degli interessi moratori, e` ora fissata al 4,08%, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, a fronte della percentuale del 4,28%, stabilita per l’anno 2010. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011.
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