Sembra proprio che la lunga vicenda dell’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti stia per concludersi con il ripristino della originaria percentuale del 2% calcolata sull'importo posto a base di gara; detta percentuale va ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
La Camera dei deputati in data 19.10.2010 ha, infatti, approvato definitivamente il provvedimento che prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%.
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venerdì 22 ottobre 2010
giovedì 14 ottobre 2010
Validità temporale DURC- Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2010
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato in data 8.10.2010 la circolare n. 35/2010 con la quale vengono forniti chiarimenti relativi alla validità temporale del DURC e alla sua utilizzazione nell’ambito della specifica procedura per la quale viene richiesto.
Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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sabato 9 ottobre 2010
Il Regolamento di attuazione del Codice del contratti pubblici- d.P.R. 5 ottobre 2010
E’ stato finalmente emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010 il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d. lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Il nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, l’abrogazione del vigente d.P.R. n. 554/1999 e del d.P.R. n. 34 /2000, la parziale abrogazione del D.M. 145/2000 ( regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto), del quale restano in vigore solo gli articoli 1-2-3-4-5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35, 36 e con riferimento alla legge fondamentale sulle opere pubbliche (L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) l’abrogazione degli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348.
Il Regolamento dovrà, ora, acquisire il visto della Corte dei Conti cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrerà il termine di 180 giorni per la sua entrata in vigore. Leggi il resto dell'articolo..
Il nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, l’abrogazione del vigente d.P.R. n. 554/1999 e del d.P.R. n. 34 /2000, la parziale abrogazione del D.M. 145/2000 ( regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto), del quale restano in vigore solo gli articoli 1-2-3-4-5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35, 36 e con riferimento alla legge fondamentale sulle opere pubbliche (L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) l’abrogazione degli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348.
Il Regolamento dovrà, ora, acquisire il visto della Corte dei Conti cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrerà il termine di 180 giorni per la sua entrata in vigore. Leggi il resto dell'articolo..
venerdì 1 ottobre 2010
Ripristino dell’incentivo per la progettazione - un passo avanti
Con l’approvazione in data 29.09.2010, da parte del Senato, del comma 3 dell'articolo 35 del disegno di legge n. 1167-B/BIS viene ripristinato l'incentivo per la progettazione nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, originariamente prevista dal codice dei contratti art. 92 comma 5).
Come è noto il citato comma 3 dell’articolo 25 prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%.
Il provvedimento dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrebbe porre fine all’annosa questione degli incentivi destinati al responsabile del procedimento e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Leggi il resto dell'articolo..
Come è noto il citato comma 3 dell’articolo 25 prevede l’abrogazione della norma (comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che riduceva di fatto la percentuale del 2% allo 0,5%.
Il provvedimento dovrà ora tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrebbe porre fine all’annosa questione degli incentivi destinati al responsabile del procedimento e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Leggi il resto dell'articolo..
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