Con riferimento all’ attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, con D.Lgs 29 marzo 2010 n. 56 (G.U. 21 aprile 2010 n. 92) è stato disposto che i nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal D.lgs n.192/2005, come modificati dal Dlgs 311/2006 (allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna), vengano anticipati al 1° luglio 2010.
L’art. 7 del D. Lgs. n. 56/2010 “Modifiche all’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ prevede infatti : All’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°luglio 2010».
I valori limite della trasmittanza centrale termica “U” dei vetri , differenziati secondo le zone diverse zone climatiche, risultano quindi i seguenti:
Zona climatica A: U = 3,7 W/mqK,
Zona climatica B: U = 2,7 W/mqK,
Zona climatica C: U = 2,1 W/mqK,
Zona climatica D: U = 1,9 W/mqK,
Zona climatica E: U = 1,7 W/mqK,
Zona climatica F: U = 1,3 W/mqK,
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.
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venerdì 30 aprile 2010
martedì 20 aprile 2010
D.Lgs. n. 53/2010 - procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti
Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 12 aprile 2010 il D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. Il decreto in argomento, in vigore dal 27 aprile 2010, introduce ulteriori sostanziali novità al Codice del contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) e precisamente:
- modifica l’art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
- modifica l’art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e
introduce l’art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- modifica l’art. 240. Accordo bonario
- modifica l’art. 241. Arbitrato
- modifica l’art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale e introduce l’art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale
- modifica l’art. 244. Giurisdizione
- modifica l’art. 245. Strumenti di tutela
e introduce gli articoli:
245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
245-quater. Sanzioni alternative
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
- modifica l’art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
Il nuovo decreto introduce, inoltre, l’articolo 251-bis che tratta degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
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Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. Il decreto in argomento, in vigore dal 27 aprile 2010, introduce ulteriori sostanziali novità al Codice del contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) e precisamente:
- modifica l’art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
- modifica l’art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e
introduce l’art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- modifica l’art. 240. Accordo bonario
- modifica l’art. 241. Arbitrato
- modifica l’art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale e introduce l’art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale
- modifica l’art. 244. Giurisdizione
- modifica l’art. 245. Strumenti di tutela
e introduce gli articoli:
245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
245-quater. Sanzioni alternative
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
- modifica l’art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
Il nuovo decreto introduce, inoltre, l’articolo 251-bis che tratta degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
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venerdì 16 aprile 2010
Materiali compositi fibrorinforzati – Linee guida per gli interventi di rinforzo delle strutture
Il D.M. 14 gennaio 2008, con riferimento ai materiali non tradizionali o non trattati nelle stesse Norme tecniche per le costruzioni, prevede espressamente che questi potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale (rif.to paragrafo 4.6 - Costruzioni di altri materiali).
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pertanto pubblicato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP.
Il documento, approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL PP, riguarda gli interventi di rinforzo delle strutture esistenti di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di muratura per i quali si vogliano impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. Leggi il resto dell'articolo..
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pertanto pubblicato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP.
Il documento, approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL PP, riguarda gli interventi di rinforzo delle strutture esistenti di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di muratura per i quali si vogliano impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. Leggi il resto dell'articolo..
domenica 11 aprile 2010
Verifiche ascensori – annullamento D.M. 23 luglio 2009
Il Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III-Ter, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413 ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE",
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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