La Camera dei deputati con il comma 3 del'articolo 37 - A.C. 1441-quaterC ha abrogato la norma che aveva ridotto l' incentivo alla progettazione, di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006, per il personale interno alla P.A.
Come è noto a partire dal 1 gennaio 2009, la percentuale determinata nella misura massima del 2% è stata destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Si riporta il testo della norma approvata in data odierna:
articolo 37 comma 3: All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
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giovedì 28 gennaio 2010
domenica 17 gennaio 2010
Arbitrato ax art. 241 Codice – ulteriore differimento
In tema di arbitrato si segnala il differimento al 30 giugno 2010 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’istituto dell’arbitrato, di cui all’articolo 241 del Codice dei contratti D. lgs. 163/2006.
Con il comma 4 dell’articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 2009 n. 194 (G.U. 30.12.2009 n. 302) è stato, infatti, differito alla fine di giugno 2010 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2009.
L’ulteriore slittamento dei termini è da attribuire alla necessità di approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo che recepisca la direttiva 2007/66/CE, che riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In attesa, quindi, del recepimento della citata direttiva europea resta in vigore quanto previsto all’articolo 29 comma 11-quinquiesdecies del decreto milleproroghe n.207/2008, con il quale è stata prevista la riduzione dei compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al D. M. n. 398/2000 e vietati eventuali incrementi dei compensi legati a situazioni di particolare complessità. Leggi il resto dell'articolo..
Con il comma 4 dell’articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 2009 n. 194 (G.U. 30.12.2009 n. 302) è stato, infatti, differito alla fine di giugno 2010 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2009.
L’ulteriore slittamento dei termini è da attribuire alla necessità di approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo che recepisca la direttiva 2007/66/CE, che riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In attesa, quindi, del recepimento della citata direttiva europea resta in vigore quanto previsto all’articolo 29 comma 11-quinquiesdecies del decreto milleproroghe n.207/2008, con il quale è stata prevista la riduzione dei compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al D. M. n. 398/2000 e vietati eventuali incrementi dei compensi legati a situazioni di particolare complessità. Leggi il resto dell'articolo..
mercoledì 6 gennaio 2010
Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici
Procede a piccoli passi il travagliato iter approvativo del nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Il Consiglio dei Ministri, in data 17 dicembre 2009, ha dato il via libera al nuovo schema regolamento che, rispetto alla stesura precedente, introduce importanti elementi innovativi.
Una delle principali novità è rappresentato dall’obbligo, per le stazioni appaltanti, di adottare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo criterio consentirà, con l’ attribuzione di pesi significativi agli elementi qualitativi dell’offerta , di porre un freno ai ribassi che hanno, ormai, raggiunto livelli inaccettabili per prestazioni progettuali di qualità.
Altra novità è costituita dalla introduzione della verifica del progetto con riferimento ad ogni livello progettuale.
Lo schema di regolamento così modificato dovrà acquisire, ora, i competenti pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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Una delle principali novità è rappresentato dall’obbligo, per le stazioni appaltanti, di adottare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo criterio consentirà, con l’ attribuzione di pesi significativi agli elementi qualitativi dell’offerta , di porre un freno ai ribassi che hanno, ormai, raggiunto livelli inaccettabili per prestazioni progettuali di qualità.
Altra novità è costituita dalla introduzione della verifica del progetto con riferimento ad ogni livello progettuale.
Lo schema di regolamento così modificato dovrà acquisire, ora, i competenti pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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