giovedì 7 luglio 2011

tasso di mora 2011- D.M. 27 maggio 2011

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, , ha rideterminato, con Decreto ministeriale 27 maggio 2011,la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi nei pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006). La nuova misura degli interessi moratori, e` ora fissata al 4,08%, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, a fronte della percentuale del 4,28%, stabilita per l’anno 2010. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011. Leggi il resto dell'articolo..

lunedì 6 giugno 2011

CIG - Nuove modalità per il rilascio

Con un comunicato in data 2 maggio 2011 il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha illustrato la nuova procedura semplificata per il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG); tale procedura, già disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità, è applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali :
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.

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mercoledì 18 maggio 2011

D.L. 13 maggio 2011 n. 70 - Modifiche al Codice e al Regolamento

Non si ferma l’attività legislativa in materia di contratti pubblici di lavori; in data 13 maggio 2011 è stato emanato il decreto legge n. 70 (G.U. n. 110 del 13 05.2011) che, con l’articolo 4, introduce nuove e significative variazioni al Codice dei contratti ed al Regolamento di esecuzione n. 207/2010, che, peraltro, deve ancora entrare in vigore (8 giugno 2011) .
Le modifiche più rilevanti riguardano:
- i requisiti di ordine generale (art. 38, Codice)
- l’innalzamento dell’importo per la procedura negoziata senza bando che viene elevato da € 500.000 a € 1.000.000 ( art. 122, Codice);
- le varianti migliorative, di cui all’articolo 132 comma 3 secondo periodo del Codice, il cui importo (che non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto) deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti;
- la compensazione dei prezzi dei materiali si potrà applicare solo per la metà della percentuale eccedente il 10% ( art. 133 Codice)
- i compensi per la Commissione nominata per l’accordo bonario, che non potrà superare l’importo di € 65.000 ( art. 240 Codice);
- l’importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell’importo contrattuale ( art. 240- bis Codice).
Altre modifiche riguardano la finanza di progetto (art. 153 Codice), le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi (artt. da 165 a 170 del Codice), la qualificazione dei contraenti generali ( art. 187 e 189 Codice), i beni culturali ( art. 204 Codice), i settori speciali (art. 206 e 219) nonché le norme transitorie di cui all’articolo 253 del Codice.
Altre modifiche fanno riferimento al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (artt. 2, 66, 357 e 358), al D. Lgs. n. 42/2004 e al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85.
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lunedì 25 aprile 2011

D.M. 31 marzo 2011- compensazione prezzi dei materiali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente emanato in data 31 marzo 2011 il decreto annualmente previsto dal Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione.
In particolare l’articolo 1 del decreto – pubblicato in G.U. n. 89 del 18.04.2011- prevede che “ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%”.
Pertanto, come previsto dal successivo articolo 2, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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martedì 22 marzo 2011

Prezzo chiuso ex art. 133 Codice - Decreto 3 febbraio 2011

Come previsto dall’articolo 133 comma 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 3 febbraio 2011, relativo a “Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata per l’anno 2010”
Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011, al pari dei precedenti non produce alcun effetto pratico, in quanto anche per l’anno 2010 la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è risultata inferiore al 2%; in particolare tale differenza è pari allo 0,1%.
Si conferma pertanto l’inutilità di questa previsione legislativa, che trae origine nella legge 109/1994 (art. 26), e per la quale, dal 1993 ad oggi, mancano i presupposti per la sua applicazione. Leggi il resto dell'articolo..