Il D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del subappalto nei lavori pubblici.
In particolare, con
il comma 1 lett. b) punto 2 dell' articolo 49, ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del Codice
(D.Lgs. n. 50/2016) introducendo il seguente periodo : “il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale”.
E’
stata introdotta sostanzialmente una
misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che
svolgono determinate attività, che non devono avere carattere
accessorio o essere marginali rispetto ai lavori appaltati.
Al
riguardo l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la
circolare prot. 1507 del 6/10/2021, indirizzata agli Ispettorati
interregionali e territoriali del lavoro.
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