lunedì 8 novembre 2021

Modifiche al subappalto

Il D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del subappalto nei lavori pubblici.

In particolare, con il comma 1 lett. b) punto 2 dell' articolo 49,  ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) introducendo il seguente periodo : “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.
E’ stata introdotta sostanzialmente una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgono determinate attività, che non devono avere carattere accessorio o essere marginali rispetto ai lavori appaltati.
Al riguardo l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare prot. 1507 del 6/10/2021,  indirizzata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro.

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