Con D.M. 12 aprile 2019 sono state apportate alcune modifiche al Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.
In sintesi il nuovo decreto prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi si devono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività (elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011) prive di regola tecnica verticale, come officine e laboratori, depositi di carta e legnami, fabbriche di laterizi etc, nonchè alberghi ed edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, entrerà in vigore il 21 ottobre 2019.
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sabato 18 maggio 2019
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