Con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nuove indicazioni operative relative al controllo sul possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara, che
le stazioni appaltanti devono effettuare prima dell’apertura delle buste. La
determinazione titolata “Linee guida
per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” chiarisce che "il procedimento di verifica di cui all'art.48 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è obbligatorio, così come si evince dalla lettera
della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione
appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari, sia
sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta,
ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con
dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi”.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi”.
Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti
di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del
Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel Regolamento n. 207/2010 e poiché l'attestazione di qualificazione,
rilasciata dalle S.O.A "è
obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a
150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per
la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente,
commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per
appalti di importo superiore a € 150.000. In tal caso, infatti, l'attestato
SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziari.
Per quanto riguarda invece i requisiti speciali necessari per la
partecipazione alle gare d'appalto di lavori
di importo pari o inferiore a €
150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di
documentazione degli stessi, questi sono individuati nell'art. 90 del
Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa,
che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono
esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione,
incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per
appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di
importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'articolo 90, comma
1, lettera a), del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo del contratto da stipulare.