E’stato
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, il Regolamento di attuazione
dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che definisce i
requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione
professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati
a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Ai fini dell'attività di certificazione energetica
sono riconosciuti come soggetti
certificatori:
- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e
dell'edilizia;
- gli organismi pubblici e
privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica
connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o
altro soggetto equivalente in ambito europeo;
- le società di servizi
energetici (ESCO).
I requisiti necessari per ottenere
l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
- il diploma di istruzione
tecnica nel settore tecnologico o la laurea
- l’iscrizione all’Ordine
professionale di riferimento;
- la frequenza di corsi di
formazione (minimo 64 ore) sulla certificazione energetica degli edifici,
autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri
delle Infrastrutture e dell’Ambiente. Nel
particolare caso di certificazione di edifici di
nuova costruzione, i tecnici devono dichiarare di non essere
coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella
realizzazione dell'edificio da certificare.
Il
Regolamento stabilisce i contenuti minimi e la durata minima dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione.
Da non
sottovalutare il fatto che l’attestato di certificazione energetica assume valore di atto pubblico (art. 481 del Codice Penale),
con la conseguente responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive l’atto.