E' entrato in vigore il 31 maggio 2012 l’obbligo
di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli
edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Il D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" impone, infatti, che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
Il D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" impone, infatti, che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
L’installazione di impianti di produzione di energia termica devono garantire il 50 % dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali per il raffrescamento e il riscaldamento:
- il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
. il 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciata dal primo gennaio 2017.
Per i centri storici è prevista una riduzione del 50%. delle suddette percentuali.