Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente emanato in data 31 marzo 2011 il decreto annualmente previsto dal Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione.
In particolare l’articolo 1 del decreto – pubblicato in G.U. n. 89 del 18.04.2011- prevede che “ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%”.
Pertanto, come previsto dal successivo articolo 2, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
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lunedì 25 aprile 2011
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