E’ stata recentemente pubblicata la Norma UNI 11367:2010 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera
La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (ad eccezione di alcune tipologie). I criteri stabiliti nella norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella agricola, artigianale e industriale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato e cioè.
- l’isolamento di facciata,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori aerei,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori di calpestio
- il livello sonoro degli impianti.
Viene inoltre proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare.
La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: dalla classe 1, che identifica il livello più silenzioso, alla classe 4 (livello più rumoroso) mentre il livello prestazionale di base è rappresentato dalla terza classe.
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lunedì 26 luglio 2010
martedì 13 luglio 2010
In attesa del nuovo Regolamento del Codice dei contratti
Il 18 giugno scorso è stato approvato definitivamente da parte del Consiglio dei Ministri il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Ad oggi si è in attesa della firma del Capo dello Stato, della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e infine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Il Regolamento, che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione soltanto due articoli del TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI e precisamente:
- art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- art.74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione (all’Autorità per la Vigilanza)
Il nuovo regolamento prevede l’abrogazione di numerose norme tra le quali il d.P.R. n. 34/2000 e di numerosi articoli del D.M. 145/2000, che resta incomprensibilmente in vigore per i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.
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Ad oggi si è in attesa della firma del Capo dello Stato, della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e infine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Il Regolamento, che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione soltanto due articoli del TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI e precisamente:
- art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- art.74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione (all’Autorità per la Vigilanza)
Il nuovo regolamento prevede l’abrogazione di numerose norme tra le quali il d.P.R. n. 34/2000 e di numerosi articoli del D.M. 145/2000, che resta incomprensibilmente in vigore per i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.
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