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lunedì 2 aprile 2012

INAIL – Intervento sostitutivo S.A. per DURC irregolare

L’INAIL con una nota indirizzata alle strutture centrali e territoriali (prot. 60010.21/03/2012.0002029 del 21 marzo 2012) ha fornito utili indicazioni nel caso di inadempienze contributive (rif. art. 4 D.P.R. n. 207/2010) segnalate nel DURC relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, da attivare nei confronti di ogni operatore economico (appaltatore e/o subappaltatore).
La procedura prevede che
, ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, la Stazione appaltante debba comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo inviando una "comunicazione preventiva" redatta su apposito modulo Leggi il resto dell'articolo..

sabato 18 febbraio 2012

Non autocertificabilità del DURC.

L’INAIL e l’INPS, con nota congiunta in data 26/01/2012, hanno recentemente chiarito che, a far data dal 13 febbraio 2012 , la richiesta di DURC per appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
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mercoledì 26 gennaio 2011

DURC nelle gare di appalto - Consiglio di Stato,sentenza n. 83/2011

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in merito alla validità del documento di regolarità contributiva presentato da un concorrente per la partecipazione ad una gara di appalto,che pur in corso di validità, non conteneva l’attestazione della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS.
In sintesi un’ impresa aveva impugnato l’aggiudicazione di un appalto ad altra impresa, sostenendo che il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS non si fosse pronunciato per la parte di competenza.
Con sentenza 11 gennaio 2011 n. 83 il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un DURC mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale in quanto la Stazione appaltante non ha nessun margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di tale documento. Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 14 ottobre 2010

Validità temporale DURC- Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato in data 8.10.2010 la circolare n. 35/2010 con la quale vengono forniti chiarimenti relativi alla validità temporale del DURC e alla sua utilizzazione nell’ambito della specifica procedura per la quale viene richiesto.
Preliminarmente la circolare richiama la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1/2010 nella quale veniva sostanzialmente asserito che, nel settore degli appalti pubblici, va riconosciuta al documento in questione una validità trimestrale, al pari delle norme che fanno riferimento solo al settore dei lavori nei cantieri edili. Ha quindi sottolineato che “ nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi … in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”
La circolare chiarisce che all’interno della medesima procedura di selezione del contraente, il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può essere utilizzato dalla stazione appaltante, anche ai fini di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè in corso di validità rispetto alla data di aggiudicazione o di stipula.
In sintesi viene stabilita la validità trimestrale del documento:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente;
- ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto;
- ai fini
del pagamento per il quale è stato acquisito;
- nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento allo specifico contratto;
- nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità del DURC fa riferimento all'oggetto e non allo specifico contratto;
- ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Di contro, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art.7, comma1, del D.M. 24 febbraio 2007.
Nella stessa circolare viene chiarito che anche con riferimento ai lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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mercoledì 12 maggio 2010

DURC – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 aprile 2010, n.1934

Il Consiglio di Stato , si è recentemente pronunciato in riferimento a eventuali margini di valutazione o di apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC.
Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.

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sabato 12 dicembre 2009

DURC - Consiglio di Stato, sentenza n. 7255/2009

Il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il suo parere in merito valore da attribuire al DURC, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, richiamando preliminarmente un principio ormai consolidato, in base al quale in tema di regolarità contributiva la stazione appaltante non può far altro che prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (CdS sez.IV, 26.2.2009, n.1141, CdS sez. V, 25.8.2008, n. 4035). Ciò discende, oltre che dal valore certificativo dell’atto, dalla stessa ratio della normativa (art. 2 d.l. 25.9.2002, convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266 e 86 , c. 10 d.lgs. 10.9.2003, n. 276) che ha demandato agli istituti di previdenza la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara, senza che all’amministrazione aggiudicatrice residui alcun margine di apprezzamento.
Sulla base delle precedenti considerazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella recente sentenza n. 7255 del 19 novembre 2009, ha affermato che, per stabilire la sussistenza del requisito partecipativo in capo all’interessato, occorre avere riguardo al momento della richiesta di partecipazione alle procedure di affidamento e che risulta irrilevante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo mediante il pagamento dei contributi evasi e delle relative sanzioni in un momento successivo, sebbene precedente all’aggiudicazione provvisoria.

(riproduzione riservata)
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mercoledì 4 novembre 2009

DURC - TAR Puglia, sentenza n. 2304/2009

Il TAR Puglia ha recentemente affrontato le problematiche relative alla validità del DURC con riferimento al ricorso presentato da un’impresa, a seguito della revoca della aggiudicazione provvisoria disposta dalla Stazione appaltante.
In sintesi il disciplinare di gara richiedeva espressamente di allegare, tra gli altri, i seguenti documenti:
a) “Originale o copia autenticata nei modi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della certificazione di regolarità contributiva – DURC –in corso di validità e cioè non antecedente ad un mese dalla data della gara (art. 7 del D.M. 24/10/2007)”;
b) tra le dichiarazioni sostitutive da rendere, anche quella secondo la quale “non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
L’impresa, con riferimento al punto a) aveva allegato copia autentica di un DURC emesso da più di un mese, unitamente a copia di una nuova richiesta inoltrata 14 gg. prima della gara, mentre la dichiarazione di cui al punto b) era stata puntualmente resa.
La Stazione appaltante, ravvisando, nella documentazione presentata, una irregolarità non sanabile in quanto violava una prescrizione contemplata a pena di esclusione, aveva determinato di non confermare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ricorrente, aggiudicando i lavori, contestualmente ed in via definitiva, alla seconda classificata.
Il Tar ha rilevato preliminarmente che “la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima” in violazione del D.Lgs n. 163/2006, articolo 38 comma 2, ove è prevista la facoltà per il concorrente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 48 del d.P.R. n. 445/2000) e del comma 3 dello stesso articolo che prevede, soltanto per affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.
Il Giudici hanno evidenziato che “…la ricorrente, con dichiarazione sostitutiva avente valore legale equivalente al certificato sostituito, aveva dichiarato di non essere incorsa proprio in quelle violazioni, connotate dal requisito di gravità e definitivamente accertate, uniche in grado di escludere legittimamente, secondo la legislazione vigente, la sua partecipazione alla gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, nn. 5465 e 6104/’06) ed il rilascio del DURC”
Con riguardo al periodo di validità il TAR ha, inoltre, precisato che:
- il richiamo, contenuto nel disciplinare di gara, all’articolo 7 del DM 24/10/2007 n. 28578 è da ritenere erroneo in quanto, come previsto al comma 1 del predetto articolo, il DURC ha validità mensile esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive;
- in base all’articolo 39-septies del D.L, n. 273/2005, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, il documento unico di regolarità contributiva ex articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi.
Sulla base delle superiori considerazioni, con sentenza n. 2304 del 16 ottobre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce - Sezione Terza ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla ricorrente.


(riproduzione riservata)

Sul documento unico di regolarità contributiva vedi precedenti post del 22 febbraio, 1 marzo, 6 aprile, 16 maggio, 23 luglio e 11 agosto 2009 ( etichette:DURC)

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martedì 11 agosto 2009

DURC - Ministero del lavoro, interpello n. 64/2009

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a seguito di istanza di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004) avanzata dalla Confcommercio, ha recentemente fornito, con atto n. 64 in data 31 luglio 2008 chiarimenti sulla disciplina in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I quesiti posti e le relative risposte sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8B71F15A-5B6A-4EF5-BFEC-48EC2EB1D94D/0/642009.pdf.
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giovedì 23 luglio 2009

DURC - lavoratori "distaccati"

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato recentemente chiamato ad esprimersi in riferimento all’obbligo del DURC nel caso di utilizzo nel cantiere di lavoratori “distaccati”.
L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
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sabato 16 maggio 2009

DURC - Circolare Ministero del Lavoro 1 aprile 2009 n. 10

Con circolare 1 aprile 2009 n. 10 il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha fornito specifiche informazioni in merito alle modalità di invio telematico delle autocertificazioni relative alla “ non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero al decorso dei tempi previsti per ciascun illecito dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007” tramite apposito modello disponibile sul sito www.lavoro.gov.it . A tale riguardo l’articolo 9, comma 3, del citato decreto prevede appunto che “ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e' tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
L’allegato A, riporta in corrispondenza ad ogni violazione il corrispondente periodo di non rilascio del DURC.
L’utilizzo di tale procedura è subordinata alla possibilità di avvalersi della firma digitale certificata dai soggetti di cui all’elenco CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) di cui art. 29 comma 1 del d.lgs.7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
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Sito del Ministero del lavoro – Sezione DURC

La complessità delle problematiche connesse al documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha, recentemente, indotto il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ad inserire nel suo sito istituzionale (www.lavoro.gov.it ) una apposita Sezione nella quale, è possibile consultare le norme specifiche e le circolari del Ministero nonché comunicazioni, pareri e circolari degli enti interessati al rilascio del documento (INPS, INAIL, Casse Edili) ed, inoltre, i pareri espressi dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e gli interpelli relativi a specifici quesiti posti da parte di enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e dai consigli nazionali degli ordini professionali. Leggi il resto dell'articolo..

mercoledì 15 aprile 2009

DURC – Consiglio di Stato, decisione n. 1458/2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) si è pronunciato recentemente sul ricorso proposto in appello da una stazione appaltante contro una impresa aggiudicataria di una gara d’appalto, per questioni inerenti alla regolarità contributiva e previdenziale.
Con decisione n. 1458 del 12 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha annullato la precedente sentenza n.1138/2008 del TAR Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso - proposto dall’impresa - avverso la revoca della aggiudicazione, per le seguenti motivazioni:
In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla disciplina istitutiva del Durc (Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’articolo 2 comma 2 d.l. 25 settembre 2002 n.210), l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Ne consegue chel’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l’amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento. Leggi il resto dell'articolo..

lunedì 6 aprile 2009

DURC - Validità e decorrenza

A seguito di richiesta di parere per la soluzione delle controversie(ex art. 6 comma 7 lett.n) del D.Lgs. n. 163/2006) avanzata da un Comune siciliano, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso il suo parere in merito alla validità e decorrenza del DURC.
Nel parere n. 31 reso in data 11 marzo 2009 l’Autorità puntualizza che la norma primaria (art. 39-septies del D.L. 30.12.2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51), nel fare espresso riferimento al settore dei lavori nei cantieri edili, non operava alcuna distinzione tra appalti privati e appalti pubblici, e prevedeva per il DURC una validità di mesi tre.
Alla luce dei successivi atti intervenuti e precisamente:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 nella quale viene affermato che il DURC, utilizzato nell’ambito dei lavori pubblici ha una validità mensile;
- la Circolare INAIL del 5 febbraio 2008 n. 7;
- le sentenze del TAR Sicilia ( Catania, Sez..IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, Sez.III, 5 aprile 2007, n. 1092

l’Autorità ha espresso parere che, nell’ambito dei lavori pubblici, il DURC:
- è legato allo specifico appalto;
- è limitato alla fase per la quale è stato richiesto( ad es. stipula contratto, pagamento stati avanzamento lavori, etc);
- ha validità mensile (a differenza degli appalti privati, per i quali la validità è trimestrale);
- la sua validità decorre dalla data di rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Sull’argomento si rimanda agli altri articoli pubblicati in data 22 febbraio 2009 e 1 marzo 2009
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domenica 1 marzo 2009

DURC - chiarimenti Ministero del Lavoro

Le problematiche connesse al DURC continuano a rendere necessarie richieste di chiarimenti da parte di tutti quei soggetti che operano secondo il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs n. 163/2006.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, tramite la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è recentemente intervenuto sull’argomento, fornendo i seguenti chiarimenti:
- con interpello n. 10 del 20.02.2009 è stato affermato che il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di procedure di acquisti in economia o di modesta entità; il chiarimento scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 125 e 38 del Codice e dalla considerazione che …l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice) relativi alla materia previdenziale…. e che il Durc ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e della procedura di selezione adottata.
- con interpello n. 15 del 20.02.2009, si è sostanzialmente preso atto della necessità di dovere derogare al principio generale in base al quale il DURC attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile, per una medesima impresa, essere considerata regolare o meno a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione.
Pertanto, al fine di evitare che le aziende non possano ottenere il pagamento degli stati di avanzamento, a causa di irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici che operano in cantieri diversi o per altre opere, è stato previsto che l’Inps, previa attivazione di apposita procedura di accertamento da parte del suo personale ispettivo, possa rilasciare la attestazione di regolarità contributiva con riferimento a singoli cantieri e non all’impresa nel suo complesso.
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domenica 22 febbraio 2009

DURC - circolare INAIL 4 febbraio 2009

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è stato introdotto dal Decreto-Legge 25.09.2002 n. 210, come convertito dalla Legge 22.11.2002 n.266. Il rilascio di tale documento, sulla base della convenzione del 15 aprile 2004 stipulata tra l’INPS, INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative del settore, è stato affidato alle Casse Edili.
Nel tempo, sull’argomento, sono stati emanati:
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato, in data 24.10.2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007) con il quale sono stati individuati i casi di irregolarità contributiva non ritenuti gravi e pertanto non ostativi al rilascio del documento;
- la circolare ministeriale esplicativa (al predetto decreto) n. 5 del 30 gennaio 2008;
- la circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nella quale l’INAIL ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il DURC introdotte dal Decreto 24 ottobre 2007 e dalla circolare n. 5/2008.
Più recentemente l’INAIL ha emanato la circolare 4 febbraio 2009 prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 avente oggetto ” DURC - Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti”
Nella circolare viene, tra l’altro, chiarito che:
- l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti;
-le stazioni appaltanti, che sono in possesso di una casella di posta certificata, possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.
Con l’introduzione del DURC l’articolo 7 del D.M. n. 145/2000 (C.G.A.) è stato, di fatto, superato, e lo sarà ufficialmente quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/1999.
Per notizie relative all'iter approvativo del Regolamento si rimanda al post pubblicato, su questo blog, il 30 gennaio 2009.
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