venerdì 6 marzo 2009

Incentivi progettazione - novità

La riduzione dell’incentivo per il personale interno alla P.A. continua a far discutere. A seguito di apposita richiesta inoltrata da un Comune della provincia di Oristano la Corte dei Conti ha formulato un parere in merito alla problematica degli incentivi di cui all’art. 92 del Codice, che rimette in discussione la riduzione generalizzata dell’incentivo dal 2% allo 0,5%.
L’art. 4 comma 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 prevede, infatti, che le Regioni a statuto speciale adeguino la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti.
L’art. 3 dello Statuto sardo attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva, tra le altre, nella materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. In attuazione di tale prerogativa la Regione Sardegna ha adottato, dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti D.Lgs n. 163/2006, la legge regionale il cui art. 12 comma I, nel riprodurre sostanzialmente l’art. 92 comma 5 del citato Codice, ha stabilito la misura dell’incentivo in una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base della gara.
La Sezione di controllo (Regione Sardegna) della Corte dei Conti ha espresso, con Deliberazione n. 4/2009/PAR del 30 gennaio 2009, il proprio parere secondo il quale la percentuale maggiore stabilita a livello regionale (2%) può sopravvivere alle previsioni statali (0,5%) per il fatto che:
- la riduzione allo 0,5% introdotta con decorrenza 1.1.2009 dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 non si estende alla Regione Sardegna, trattandosi di materia rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione e dalla stessa esercitata;
- l’art. 12 comma I della L.R. n. 5/2007, nel fissare la misura massima degli incentivi per la progettazione, non supera i limiti di cui al I comma dell’art. 3 dello Statuto.
Alla luce di tale parere si profila, quindi, la possibilità - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - di ripristinare l’incentivo in argomento nella originaria e più equa misura del 2%.
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giovedì 5 marzo 2009

Collaudo - determinazione Autorità n. 2/2009

L’affidamento degli incarichi di collaudo è stato, recentemente, oggetto di un articolato parere, formulato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009.
Nella determinazione citata viene esaminata la particolare natura del collaudo nell’ambito del processo realizzativo dell’opera pubblica, alla luce della evoluzione normativa in atto e degli orientamenti assunti in ambito comunitario.
Nel riaffermare il principio, peraltro già stabilito dal regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e riaffermato dall’articolo 120 comma 2-bis del Codice, secondo il quale il collaudo va conferito in via prioritaria a personale interno alla stazione appaltante, in quanto attività propria della Stazione appaltante, la determinazione illustra i criteri in base ai quali effettuare la scelta del collaudatore e che essenzialmente sono riconducibili a:
- rispondenza dell’incarico ad accertate specifiche competenze professionali;
- opportunità del conferimento dell’incarico, in riferimento al carico di lavoro;
- rotazione degli incarichi.
Viene inoltre puntualizzato che il collaudo deve comprendere tutte le verifiche previste dalle leggi di settore e pertanto, con riferimento al collaudo statico, quest’ultimo deve essere svolto dallo stesso soggetto incaricato.
Per quanto riguarda il compenso, essendo il collaudo ricompreso fra le attività per le quali, in base all’articolo 92 del Codice, è stabilito un incentivo, si deve fare riferimento alla aliquota, come ridotta in base al D.L. n. 185/2008 convertito con legge n. 2 /2009, – dello 0,5 % dell’importo posto a base di gara.
Pertanto, posto che il regolamento per la ripartizione dell’incentivo (decreto Ministero delle infrastrutture 17 marzo 2008 n. 84) ha stabilito, per il personale incaricato delle operazioni di collaudo una percentuale variabile tra il 5% e il 10% (da individuare in fase di accordo decentrato) si può fare un semplice calcolo.
- Importo lavori a base d'asta : € 1.000.000
- Aliquota stabilita in sede di accordo decentrato: 7%
Compenso lordo : 1.000.000 x 0,5% x 7%.= € 350,00
Non male per un collaudo di tale importo, ..... comprensivo di eventuale collaudo statico, tenuto conto del lavoro da fare e delle connesse responsabilità civili e penali che si assumono!!!!
Che ne pensate?
In un prossimo post faremo il punto sugli incarichi di collaudo conferiti a personale esterno alla Stazione appaltante.
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mercoledì 4 marzo 2009

Certificati di pagamento – nuovo tasso di mora

Come previsto dall’articolo 133 del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs n. 163/2006, e dagli articoli 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, comporta il riconoscimento, a favore dell’esecutore dei lavori, degli interessi legali e moratori.
Con D.M. 12 dicembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007) l’interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata fissato nella misura del 3% mentre, con riferimento agli interessi moratori, il recente Decreto 19 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (G.U. 2 marzo 2009 n. 50) ha fissato la misura del tasso di interesse di mora, da applicare ai sensi dell’articolo 30 - per il periodo dal 1/01/2008 al 31/12/2008 - al 6,83%, a fronte del 5,95% determinato per il precedente anno 2007 .
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lunedì 2 marzo 2009

Norme tecniche per le costruzioni – regime transitorio fino al 30 giugno 2010

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 della legge 27 febbraio 2008 n. 14, il regime transitorio per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è stato ufficialmente differito al 30 giugno 2010.
Durante tale periodo, in alternativa alle predette norme, potranno essere applicati, oltre al precedente D.M. 14 settembre 2005, i seguenti decreti del Ministero dei Lavori Pubblici:
- Decreto 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- Decreto 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- Decreto 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
- Decreto 4 maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali
- Decreto 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche
-Decreto 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
- Decreto 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
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domenica 1 marzo 2009

DURC - chiarimenti Ministero del Lavoro

Le problematiche connesse al DURC continuano a rendere necessarie richieste di chiarimenti da parte di tutti quei soggetti che operano secondo il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs n. 163/2006.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale, tramite la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, è recentemente intervenuto sull’argomento, fornendo i seguenti chiarimenti:
- con interpello n. 10 del 20.02.2009 è stato affermato che il DURC va richiesto per ogni contratto pubblico, anche nel caso di procedure di acquisti in economia o di modesta entità; il chiarimento scaturisce dalla lettura combinata degli articoli 125 e 38 del Codice e dalla considerazione che …l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice) relativi alla materia previdenziale…. e che il Durc ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e della procedura di selezione adottata.
- con interpello n. 15 del 20.02.2009, si è sostanzialmente preso atto della necessità di dovere derogare al principio generale in base al quale il DURC attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile, per una medesima impresa, essere considerata regolare o meno a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione.
Pertanto, al fine di evitare che le aziende non possano ottenere il pagamento degli stati di avanzamento, a causa di irregolarità contributiva di imprese subappaltatrici che operano in cantieri diversi o per altre opere, è stato previsto che l’Inps, previa attivazione di apposita procedura di accertamento da parte del suo personale ispettivo, possa rilasciare la attestazione di regolarità contributiva con riferimento a singoli cantieri e non all’impresa nel suo complesso.
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