martedì 19 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite economico alle varianti migliorative
Tra le numerose modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 si segnala quella finalizzata a ridurre il fenomeno dell’aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche per effetto delle varianti. In particolare, con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell’opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del Codice), viene limitata la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 % dei ribassi d’asta conseguiti in sede di gara. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 132 del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106/2011, infatti recita: “L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.
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giovedì 14 luglio 2011
D.L. 70/2011 – limite alle riserve
È stata pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011 la legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo). L’articolo 4 del citato decreto - legge contiene rilevanti novità con riferimento alle costruzioni di opere pubbliche.
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
Tra le più significative si segnala quella relativa all’introduzione di un limite economico alle riserve dell’appaltatore.
Al comma 1 dell’articolo 240-bis del Codice è stato infatti aggiunto il seguente periodo:” L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale”. Inoltre allo stesso articolo 240-bis è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale “ non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell’articolo 112 (del Codice) e del Regolamento( D.P.R. n. 207/2010), sono stati oggetto di verifica.” Leggi il resto dell'articolo..
giovedì 7 luglio 2011
tasso di mora 2011- D.M. 27 maggio 2011
Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, , ha rideterminato, con Decreto ministeriale 27 maggio 2011,la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi nei pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006). La nuova misura degli interessi moratori, e` ora fissata al 4,08%, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, a fronte della percentuale del 4,28%, stabilita per l’anno 2010. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011.
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lunedì 6 giugno 2011
CIG - Nuove modalità per il rilascio
Con un comunicato in data 2 maggio 2011 il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha illustrato la nuova procedura semplificata per il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG); tale procedura, già disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità, è applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali :
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.
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a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.
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mercoledì 18 maggio 2011
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 - Modifiche al Codice e al Regolamento
Non si ferma l’attività legislativa in materia di contratti pubblici di lavori; in data 13 maggio 2011 è stato emanato il decreto legge n. 70 (G.U. n. 110 del 13 05.2011) che, con l’articolo 4, introduce nuove e significative variazioni al Codice dei contratti ed al Regolamento di esecuzione n. 207/2010, che, peraltro, deve ancora entrare in vigore (8 giugno 2011) .
Le modifiche più rilevanti riguardano:
- i requisiti di ordine generale (art. 38, Codice)
- l’innalzamento dell’importo per la procedura negoziata senza bando che viene elevato da € 500.000 a € 1.000.000 ( art. 122, Codice);
- le varianti migliorative, di cui all’articolo 132 comma 3 secondo periodo del Codice, il cui importo (che non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto) deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti;
- la compensazione dei prezzi dei materiali si potrà applicare solo per la metà della percentuale eccedente il 10% ( art. 133 Codice)
- i compensi per la Commissione nominata per l’accordo bonario, che non potrà superare l’importo di € 65.000 ( art. 240 Codice);
- l’importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell’importo contrattuale ( art. 240- bis Codice).
Altre modifiche riguardano la finanza di progetto (art. 153 Codice), le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi (artt. da 165 a 170 del Codice), la qualificazione dei contraenti generali ( art. 187 e 189 Codice), i beni culturali ( art. 204 Codice), i settori speciali (art. 206 e 219) nonché le norme transitorie di cui all’articolo 253 del Codice.
Altre modifiche fanno riferimento al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (artt. 2, 66, 357 e 358), al D. Lgs. n. 42/2004 e al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85.
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Le modifiche più rilevanti riguardano:
- i requisiti di ordine generale (art. 38, Codice)
- l’innalzamento dell’importo per la procedura negoziata senza bando che viene elevato da € 500.000 a € 1.000.000 ( art. 122, Codice);
- le varianti migliorative, di cui all’articolo 132 comma 3 secondo periodo del Codice, il cui importo (che non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto) deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti;
- la compensazione dei prezzi dei materiali si potrà applicare solo per la metà della percentuale eccedente il 10% ( art. 133 Codice)
- i compensi per la Commissione nominata per l’accordo bonario, che non potrà superare l’importo di € 65.000 ( art. 240 Codice);
- l’importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell’importo contrattuale ( art. 240- bis Codice).
Altre modifiche riguardano la finanza di progetto (art. 153 Codice), le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi (artt. da 165 a 170 del Codice), la qualificazione dei contraenti generali ( art. 187 e 189 Codice), i beni culturali ( art. 204 Codice), i settori speciali (art. 206 e 219) nonché le norme transitorie di cui all’articolo 253 del Codice.
Altre modifiche fanno riferimento al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (artt. 2, 66, 357 e 358), al D. Lgs. n. 42/2004 e al D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85.
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