Con un comunicato in data 2 maggio 2011 il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha illustrato la nuova procedura semplificata per il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG); tale procedura, già disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità, è applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali :
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 ( Lavori, servizi e forniture in economia) del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali ) del Codice indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
Per tali tipologie di contratti sono previste due diverse modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nel citato comunicato del 2 maggio 2011.
Leggi il resto dell'articolo..
Visualizzazione post con etichetta bandi di gara. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta bandi di gara. Mostra tutti i post
lunedì 6 giugno 2011
domenica 28 giugno 2009
Requisiti partecipazione gara – Autorità, parere n. 59/2009
L’Autorità di vigilanza a seguito di richiesta di una società ha recentemente espresso il suo parere, in merito ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, di importo pari a € 971.963,56.
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
In particolare la società contestava:
a) L’eccessiva anzianità di iscrizione al registro delle imprese (10 anni)
b) le referenza bancaria contenente l’impegno dell’Istituto medesimo ad aprire a favore del concorrente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito per un determinato importo
c) iscrizione alla fascia H tra quelle previste dall’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 274/97 (volume di affari al netto dell'IVA £ 12.000.000.000 = € 6.197.483,00)
L’Autorità, richiamando un precedente parere (n. 188 del 19 giugno 2008 ) ha riaffermato il principio generale secondo il quale la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. e che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.
Con riferimento, poi, ai singoli punti oggetto di contestazione l’Autorità ha ritenuto che :
- i dieci anni (di iscrizione al registro delle Imprese) richiesti rappresentino un lasso temporale eccessivo e sproporzionato rispetto all’oggetto della gara, che determina un irragionevole restringimento della concorrenza a danno delle imprese che operano da poco tempo sul mercato;
- con riferimento ai requisiti di capacità economica, ed in particolare alla richiesta relativa alla concessione di una linea di credito, non sembra ammissibile la previsione in sede di partecipazione alla gara di un requisito strettamente connesso alla fase contrattuale che, peraltro, per ammissione della stessa Stazione appaltante, non sarebbe poi stata effettivamente richiesta in sede di esecuzione contrattuale;
- in riferimento, infine, al fatturato richiesto (pari ad almeno euro 10.000.000,00) ha richiamato le indicazioni espresse dalla stessa Autorità con le deliberazioni n. 20/2007, n.33/2007 e n. 62/2007 nelle quali veniva considerata non incongrua o sproporzionata, né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.
L’Autorità di vigilanza, sulla base delle considerazioni esposte, ha, pertanto, espresso parere che i requisiti di partecipazione presenti nella lex specialis di gara risultano non essere conformi ai principi di proporzionalità, nonché alla normativa vigente di settore.
(riproduzione riservata)
Leggi il resto dell'articolo..
lunedì 13 aprile 2009
Autorità - parere n. 33/2009 - dichiarazione presa visione dei luoghi (ex art. 71 comma 2, Regolamento)
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con parere n. 33 del 11 marzo 2009, ha avuto modo di esprimersi in merito alla contestazione, da parte di una impresa, del bando di gara per l’affidamento di alcuni lavori.
L’impresa aveva sostenuto l’illegittimità del bando nella parte in cui non ammetteva che il sopralluogo (ex art. 71 comma 2, Regolamento), richiesto tra i requisiti di partecipazione, potesse essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile. In particolare il bando di gara in esame, nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, prevedeva testualmente che lo stesso dovesse essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell’Impresa (non sono ammessi i procuratori).
L’Autorità nel richiamare un precedente deliberazione (n. 206 del 21 giugno 2007), ha sostanzialmente ribadito che la prescrizione del bando di gara, che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante, appare indubbiamente restrittiva e rigida, mentre nel caso in esame la stazione appaltante aveva consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da dipendenti delle imprese medesime.
In conclusione ha affermato che la clausola contenuta nel bando, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
Leggi il resto dell'articolo..
L’impresa aveva sostenuto l’illegittimità del bando nella parte in cui non ammetteva che il sopralluogo (ex art. 71 comma 2, Regolamento), richiesto tra i requisiti di partecipazione, potesse essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile. In particolare il bando di gara in esame, nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, prevedeva testualmente che lo stesso dovesse essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell’Impresa (non sono ammessi i procuratori).
L’Autorità nel richiamare un precedente deliberazione (n. 206 del 21 giugno 2007), ha sostanzialmente ribadito che la prescrizione del bando di gara, che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa partecipante, appare indubbiamente restrittiva e rigida, mentre nel caso in esame la stazione appaltante aveva consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da dipendenti delle imprese medesime.
In conclusione ha affermato che la clausola contenuta nel bando, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
Leggi il resto dell'articolo..
Iscriviti a:
Post (Atom)