venerdì 31 luglio 2009

Ulteriori modifiche al Codice dei Contratti- art. 38 “Requisiti di ordine generale”

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo ad avere subìto importanti modifiche con la pubblicazione di 3 decreti correttivi ( d.lgs. 26 gennaio 2007 n.6, d. lgs. n. 31 luglio 2007 n. 113, e d.lgs 11 settembre 2008 n.152), nonché con le leggi n.201/2008, n. 2/2009 n. 14/2009, è stato oggetto di ulteriore modifica con riferimento all’articolo 38 ed in particolare alla previsione di una nuova causa di esclusione per i soggetti che devono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. 24 luglio 2009 n. 170) nell’ambito delle “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sono state apportate, infatti, le seguenti modifiche al citato articolo 38:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
.
Leggi il resto dell'articolo..

lunedì 27 luglio 2009

CEI 64-8. Nuova variante V2

La norma di riferimento CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua” continua ad essere oggetto di modifiche.
Dopo la variante V1 ( settembre 2008), è stata recentemente pubblicata la “Variante 2”, con la quale sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni alla norma CEI 64-8 e precisamente: :
• introduzione della nuova Sezione 534 “Limitatori di sovratensione (SPD)” che tratta dei criteri di scelta degli SPD nell’ambito della protezione contro i fulmini.
• modifica del Capitolo 54 “Messa a terra e conduttori di protezione”, con
riferimento:
- alla “terra di fondazione” così come definita dall’articolo 542.2.3 (esplicitamente consigliata per tutti i nuovi edifici);
- alle sezioni dei dispersori intenzionali;
- alle sezioni dei conduttori equipotenziali principali (EQP);
- alle sezioni dei conduttori di protezione (PE)
• modifica della Sezione 705 “Ambienti e applicazioni particolari – locali ad uso agricolo o zootecnico”
• modifica della Sezione 711 “Fiere, mostre e stand”

La variante V2 alla norma CEI 64-8 entrerà in vigore il 31 luglio 2009.
Leggi il resto dell'articolo..

giovedì 23 luglio 2009

DURC - lavoratori "distaccati"

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato recentemente chiamato ad esprimersi in riferimento all’obbligo del DURC nel caso di utilizzo nel cantiere di lavoratori “distaccati”.
L’INAIL aveva, infatti, avanzato specifica istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al DURC, nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
Con atto di interpello n. 58 del 10 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, dopo avere richiamato i presupposti legislativi del “distacco” - così come individuati dal citato articolo 30 - nonché l’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che nel caso di distacco, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
In definitiva, quindi, l’impresa appaltatrice è l`unica assoggettata agli obblighi relativi al DURC, anche se nell’appalto vengono impiegati lavoratori “distaccati”.
.
Leggi il resto dell'articolo..

martedì 21 luglio 2009

Verifica delle offerte anomale - Autorità, determinazione n. 6/2009

E’ stata recentemente emanata, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la determinazione 8 luglio 2009 n. 6 avente ad oggetto “ Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso”
L’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni specifiche per l’attuazione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nasce dalla necessità di snellire tale procedura, resasi ancor più complessa a seguito della limitazione – introdotta con il terzo decreto correttivo (D. Lgs. n. 152/2008) al Codice - delle ipotesi per le quali è possibile prevedere l’esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso delle offerte anomale.
La determinazione (pubblicata sul sito dell’Autorità www.avcp.it ) descrive puntualmente la procedura da seguire, che si articola nelle seguenti fasi :
- determinazione della soglia di anomalia;
- esame delle giustificazioni presentate dai partecipanti alla gara in sede di offerta;
- contraddittorio scritto da instaurare nel caso di richiesta all’offerente di ulteriori giustificazioni;
- eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti;
- contraddittorio orale.
Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 17 luglio 2009

Ascensori elettrici ed idraulici – Norme UNI

Il sempre maggiore utilizzo degli ascensori oleodinamici in sostituzione di quelli elettrici ha indotto l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) a dedicare una specifica norma a tale tipologia di ascensori che si contraddistinguono oltre che loro proverbiale silenziosità di marcia anche per la flessibilità di installazione anche nel caso di ristrutturazione di edifici.
A tal fine, e con specifico riferimento alle modifiche da apportare agli impianti, la norma UNI 10411, la cui prima edizione risale al 1994, è stata sdoppiata nelle seguenti due parti, entrambe in vigore dal 20 marzo 2008:

- UNI 10411-1:2008 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999 in conformità con la legislazione vigente.

- UNI 10411-2:2008 Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti
La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-2:1999, in conformità con la legislazione vigente.
.
Leggi il resto dell'articolo..