lunedì 26 luglio 2010

Classificazione acustica immobili - Norma UNI 11367:2010

E’ stata recentemente pubblicata la Norma UNI 11367:2010 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera
La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (ad eccezione di alcune tipologie). I criteri stabiliti nella norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella agricola, artigianale e industriale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato e cioè.
- l’isolamento di facciata,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori aerei,
- l’isolamento rispetto ai vicini per i rumori di calpestio
- il livello sonoro degli impianti.
Viene inoltre proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme dei requisiti per unità immobiliare.
Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare.
La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: dalla classe 1, che identifica il livello più silenzioso, alla classe 4 (livello più rumoroso) mentre il livello prestazionale di base è rappresentato dalla terza classe.
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martedì 13 luglio 2010

In attesa del nuovo Regolamento del Codice dei contratti

Il 18 giugno scorso è stato approvato definitivamente da parte del Consiglio dei Ministri il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Ad oggi si è in attesa della firma del Capo dello Stato, della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e infine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Il Regolamento, che si compone di ben 359 articoli, entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione soltanto due articoli del TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI e precisamente:
- art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- art.74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione (all’Autorità per la Vigilanza)
Il nuovo regolamento prevede l’abrogazione di numerose norme tra le quali il d.P.R. n. 34/2000 e di numerosi articoli del D.M. 145/2000, che resta incomprensibilmente in vigore per i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36.
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martedì 8 giugno 2010

Testo unico edilizia DPR 380/2001 - nuove modifiche

In sede di conversione in legge del decreto-legge 40/2010 del marzo scorso, (Legge n. 73 del 22 maggio 2010, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010) è stato riscritto l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR n. 380/2001.
Il nuovo testo individua gli interventi che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

Per quanto riguarda, invece, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
sono previsti i seguenti adempimenti:
• comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
e limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria art.3 comma 1 lett.b):
- la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori ;
- deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
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mercoledì 2 giugno 2010

Cessione crediti nei confronti degli Enti locali - Cassazione civile n. 6038/2010

La Cassazione civile ha avuto recentemente modo di affermare, con sentenza 12/03/2010, n. 6038, che la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 va fatta, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse, così come prevedeva l'art. 115 del D.P.R. n. 554/1999, oggi riproposto con l’articolo 117 comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella sentenza viene esaminata l’attuale disciplina della cessione dei crediti facendo espresso richiamo ad una precedente sentenza (Cass. Civ. Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) nella quale era stato affermato che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".

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mercoledì 12 maggio 2010

DURC – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 aprile 2010, n.1934

Il Consiglio di Stato , si è recentemente pronunciato in riferimento a eventuali margini di valutazione o di apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC.
Una società di servizi aveva proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di caducazione dell’aggiudicazione definitiva l’affidamento di servizi di pulizia, già disposta dalla Stazione appaltante, per motivi connessi a irregolarità risultanti nel DURC; con sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 12411/2009 il ricorso era stato respinto.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla riforma della citata sentenza del TAR. ha così argomentato:
- … il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
- Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Come già affermato in una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009)
ha inoltre affermato che ... attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute e che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento e, richiamando altra sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5096/2008) , che …. in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con sentenza 6 aprile 2010, n.1934 ha, pertanto, respinto l’appello.

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