martedì 4 maggio 2010

Avvalimento per la certificazione di qualità – TAR Sardegna n. 665/2010

Il TAR Sardegna si è recentemente pronunciato in merito alla possibilità per una società di utilizzare - ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto indetta con procedura aperta - l’istituto dell’avvalimento per quanto attiene alla certificazione di qualità richiesta nel bando di gara.
Un Comune sardo aveva aggiudicato la gara per l'affidamento della fornitura di vestiario ad una s.r.l. che, con riferimento al requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità aveva utilizzato l’istituto dell'avvalimento.
La società seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva per la violazione del bando di gara, muovendo dalla premessa che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva del requisito, richiesto dalla lex specialis, della idonea certificazione di qualità. Poiché, inoltre, il possesso del requisito è stato dimostrato avvalendosi della certificazione di qualità di altra società, deduce la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assumendo che l’istituto dell’avvalimento non è utilizzabile per il requisito soggettivo di cui trattasi.
Il TAR, richiamando una sua precedente sentenza (n. 556/2007), nonché il parere n. 254/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che :
- la certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva , dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.

- la giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).

Per le superiori motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, con sentenza 6 aprile 2010 n. 665 pronunciandosi definitivamente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno illegittimamente ammesso alla procedura di gara la società che era risultata aggiudicataria.

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venerdì 30 aprile 2010

D. Lgs. n. 56/2010 - Nuovi limiti trasmittanza termica dei vetri

Con riferimento all’ attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, con D.Lgs 29 marzo 2010 n. 56 (G.U. 21 aprile 2010 n. 92) è stato disposto che i nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal D.lgs n.192/2005, come modificati dal Dlgs 311/2006 (allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna), vengano anticipati al 1° luglio 2010.
L’art. 7 del D. Lgs. n. 56/2010 “Modifiche all’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ prevede infatti : All’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°luglio 2010».
I valori limite della trasmittanza centrale termica “U” dei vetri , differenziati secondo le zone diverse zone climatiche, risultano quindi i seguenti:
Zona climatica A: U = 3,7 W/mqK,
Zona climatica B: U = 2,7 W/mqK,
Zona climatica C: U = 2,1 W/mqK,
Zona climatica D: U = 1,9 W/mqK,
Zona climatica E: U = 1,7 W/mqK,
Zona climatica F: U = 1,3 W/mqK,
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.
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martedì 20 aprile 2010

D.Lgs. n. 53/2010 - procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti

Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 12 aprile 2010 il D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti. Il decreto in argomento, in vigore dal 27 aprile 2010, introduce ulteriori sostanziali novità al Codice del contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) e precisamente:
- modifica l’art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
- modifica l’art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e
introduce l’art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- modifica l’art. 240. Accordo bonario
- modifica l’art. 241. Arbitrato
- modifica l’art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale
e introduce l’art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale

- modifica l’art. 244. Giurisdizione
- modifica l’art. 245. Strumenti di tutela
e introduce gli articoli:
245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
245-quater. Sanzioni alternative
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
- modifica l’art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
Il nuovo decreto introduce, inoltre, l’articolo 251-bis che tratta degli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.

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venerdì 16 aprile 2010

Materiali compositi fibrorinforzati – Linee guida per gli interventi di rinforzo delle strutture

Il D.M. 14 gennaio 2008, con riferimento ai materiali non tradizionali o non trattati nelle stesse Norme tecniche per le costruzioni, prevede espressamente che questi potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale (rif.to paragrafo 4.6 - Costruzioni di altri materiali).
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pertanto pubblicato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP.
Il documento, approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL PP, riguarda gli interventi di rinforzo delle strutture esistenti di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di muratura per i quali si vogliano impiegare compositi fibrorinforzati per il consolidamento di elementi strutturali non soddisfacenti i requisiti e le verifiche di sicurezza prescritte dalla Normativa vigente. Leggi il resto dell'articolo..

domenica 11 aprile 2010

Verifiche ascensori – annullamento D.M. 23 luglio 2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III-Ter, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413 ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE",
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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