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sabato 18 maggio 2019

Codice prevenzione incendi - DM 12 aprile 2019

Con D.M.  12 aprile 2019 sono state apportate alcune modifiche al Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.
In sintesi il nuovo decreto prevede che le  norme tecniche di prevenzione incendi si devono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività (elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011) prive di regola tecnica verticale, come officine e laboratori, depositi di carta e legnami, fabbriche di laterizi  etc, nonchè alberghi ed edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, entrerà in vigore il 21 ottobre 2019. Leggi il resto dell'articolo..

domenica 11 aprile 2010

Verifiche ascensori – annullamento D.M. 23 luglio 2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, Sez. III-Ter, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413 ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE",
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009 n. 189, imponeva, a far data dal 1 settembre 2009, ai proprietari degli edifici di concordare l'effettuazione di verifiche straordinarie in occasione della verifica periodica dell'impianto già programmata, al fine di individuare prescrizioni di interventi di adeguamento.
In particolare era stato previsto che le citate verifiche dovessero essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguardava i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovevano essere attuati tassativamente entro termini prefissati.
Con ricorso depositato il 20 novembre 2009 la Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) ha impugnato il decreto in argomento chiedendone l'annullamento.
IL TAR, nel puntualizzare, peraltro, il ruolo di associazione privata dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha ritenuto che :
- l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore" in quanto "indispensabile mezzo di trasporto".
- la nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell'attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull'economia delle famiglie.
e pertanto sulla base delle considerazioni esposte, con sentenza del 1 aprile 2010 n. 5413, ha deciso che il ricorso doveva essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
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domenica 14 marzo 2010

Ponteggi metallici – protezione contro i fulmini, D.lgs. n. 81/2008

I ponteggi metallici nei cantieri edili possono a volte porre problemi di sicurezza; il D.lgs. 81/2008 all’articolo 84 prescrive, in generale, che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, devono essere protetti dagli effetti dei fulmini specificando, al punto 1.8.1. dell’allegato IV, che le strutture metalliche delle opere provvisionali, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e quindi se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, occorre fare riferimento alla norma CEI 81/10 che, in base a diversi parametri ( numero di fulmini per anno e per Kmq nel luogo d’installazione, resistività del suolo, l’ubicazione della struttura ...) consente di valutare se il rischio R è maggiore o minore di quello accettabile. Se il rischio totale risulta inferiore a quello accettabile, il ponteggio può considerarsi autoprotetto, come si riscontra nella maggioranza dei casi, e non è, quindi, necessario adottare alcuna misura di protezione contro i fulmini.
In caso contrario occorre far riferimento alla norma CEI 81-10/3 e procedere con la progettazione e l’installazione di una sistema di protezione (LPS) per il ponteggio, finalizzato ad eliminare il rischio di perdita di vite umane causata da tensioni di contatto e di passo; in base alle attuali norme queste tensioni sono da ritenere trascurabili se il suolo presenta un’elevata resistività superficiale (> 5KΩm)
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domenica 7 marzo 2010

Rinvio obbligo utilizzo fonti rinnovabili - D.L. n. 194/2009

Con l’approvazione al Senato del D.L. 194/2009 (decreto "Milleproroghe") viene ulteriormente rinviato al 1 gennaio 2011 l'obbligo per i Comuni di inserire nei propri regolamenti edilizi l'utilizzo di fonti rinnovabili per tutti i nuovi edifici.Tale obbligo sarebbe dovuto scattare, infatti, in base alle legge n. 14/2009, il 1 gennaio 2010.
La norma, originariamente introdotta con la Finanziaria 2008 attraverso la modifica del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), disciplina i regolamenti edilizi dei Comuni nei quali deve essere previsto, ai fini del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici di nuova costrzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore a 100 metri quadrati, la produzione di energia minima da fonti rinnovabili è di 5 kW.
Dal rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” presentato al Saie di Bologna 2009 curato da Legambiente e Cresme - in collaborazione con Saie Energia - si rileva che numerosi Comuni hanno anticipato l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili imposto dalle nuove norme; in particolare l’utilizzo di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaico per l’energia elettrica è già obbligatorio in 406 Comuni. Con specifico riferimento al fotovoltaico sono 135 i Comuni nei quali è stato recepito l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa. Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 11 settembre 2009

Ascensori – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”.
Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.

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venerdì 29 maggio 2009

Impianti di climatizzazione – Norme UNI

Il concetto di benessere ambientale individua un rapporto di equilibrio termico tra l’uomo e l’ambiente. Il raggiungimento di questa condizione di equilibrio è determinata da diverse variabili relative all’ambiente e riconducibili ai parametri di temperatura, umidità, rumorosità e purezza dell’aria, che vanno mantenuti entro campi di tolleranza ben definiti.
I sistemi di climatizzazione, dovendo gestire queste variabili in modo tale da garantire condizioni di benessere ottimali, indipendentemente dalle condizioni esterne, sono, pertanto assoggettati a specifiche normative.
Si riassumono nel seguito le principali norme UNI, attualmente valide per gli impianti in argomento:
UNI EN 14511-1:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 1: Termini e definizioni
La norma, entrata in vigore il 10/07/2008, specifica i termini e le definizioni per la classificazione e la prestazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/aria, aria/ acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti. La norma non si applica in modo specifico alle pompe di calore per l'acqua calda sanitaria, sebbene alcune definizioni possano esservi applicate.
UNI EN 14511-2:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 2: Condizioni di prova
La norma, entrata in vigore il 10/07/2008, specifica le condizioni di prova
per la classificazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/ aria, aria/acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 14511-3:2008 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova
La norma, in vigore dal 10/07/2008, specifica i metodi di prova per la classificazione e la prestazione dei condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua, dei refrigeratori di liquido e delle pompe di calore aria/aria, acqua/aria, aria/ acqua e acqua/acqua con compressore elettrico utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 14511-4:2008 - Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 4: Requisiti
La norma, in vigore dal 10/07/2008, specifica i requisiti minimi per garantire l'idoneità dei condizionatori, delle pompe di calore e dei refrigeratori di liquido con compressore elettrico per l'impiego previsto dal fabbricante, quando sono utilizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.
UNI EN 12102:2008 Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti - Misurazione del rumore aereo - Determinazione del livello di potenza sonora
La norma entrata in vigore il 18/09/2008, stabilisce i requisiti per determinare con un metodo normalizzato il livello di potenza sonora emessa all'esterno da condizionatori, pompe di calore, refrigeratori di liquido con compressori elettrici, utilizzati per riscaldamento e/o raffrescamento di ambienti. Sono inclusi anche sistemi multisplit raffreddati ad acqua, descritti nella UNI EN 14511 ed i deumidificatori con compressore elettrico descritti nella norma UNI EN 810:1999. La norma tratta unicamente la misurazione del rumore aereo.
UNI EN 15218:2007 Condizionatori e refrigeratori di liquido con condensatore evaporativo e compressore elettrico per raffreddamento degli ambienti - Termini, definizioni, condizioni di prova, metodi di prova e requisiti
La norma entrata in vigore1l 10/05/2007, specifica i termini, le definizioni, le condizioni di prova, i metodi di prova ed i requisiti per valutare le prestazioni dei condizionatori d'aria e refrigeratori di liquido con compressore elettrico e condensatore evaporativo utilizzati per il raffreddamento degli ambienti. Il condensatore evaporativo è raffreddato da aria e dall'evaporazione di acqua esterna aggiuntiva. L'alimentazione di acqua esterna aggiuntiva è garantita da un apposito circuito o da un serbatoio.
UNI 11135:2004 Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore - Calcolo dell'efficienza stagionale
La norma, in vigore dal novembre 2004, fornisce un metodo per la determinazione dell'efficienza stagionale delle macchine a ciclo inverso a compressione di vapori, quali condizionatori, gruppi refrigeratori e pompe di calore ad azionamento elettrico o con motore a combustione interna.

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giovedì 9 aprile 2009

Impianti fotovoltaici- D.M. 2 marzo 2009

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2009 “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” , a parziale modifica del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, viene consentito che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto per la produzione di energia in edifici pubblici e residenziali possano accedere al premio incentivante di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale, alle condizioni fissate dallo stesso articolo 7.
La norma introdotta è da ritenere senz’altro positiva in considerazione del particolare tessuto produttivo italiano, costituito da numerosissime aziende di piccola e media dimensione.
Il decreto - pubblicato in G.U. n.59 del 12/3/2009 - fornisce, inoltre, un’interpretazione del comma 4 dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in riferimento ai requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.
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