Nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee” di cui al decreto–legge 25 settembre 2009 , n. 135 (G.U. n. 223 del 25.09.2009) sono state introdotte nuove modifiche al Codice dei Contratti D. Lgs. n. 163/2006.
In particolare con l’articolo 3 del nuovo decreto vengono apportate modifiche al Capo II
“ Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento” con particolare riferimento all’articolo 38, che tratta dei requisiti di ordine generale.
Nel dettaglio le modifiche consistono:
- inserimento al comma 1 dell’articolo 38 dopo la lettera m-ter), della lettera:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
- inserimento alla fine del comma 2 dell’articolo 38 del seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
Per effetto delle sopraindicate integrazioni sono state previste le conseguenti modifiche:
- abrogazione dell’articolo 34 comma 2;
- soppressione all'articolo 49, comma 2, lettera e) delle seguenti parole « ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» 5.
Le disposizioni introdotte con il D.L n. 135/2009 si applicano :
- alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 26 settembre 2009;
- alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2009) non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nel caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi.
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giovedì 1 ottobre 2009
sabato 26 settembre 2009
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Consiglio di Stato, sentenza n. 2871/2009
In tema di documentazione di gara il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere in riferimento al ricorso presentato da una ditta per la riforma di una sentenza del TAR, con la quale era ritenuta legittima la sua esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio, per avere presentato, in luogo dei prescritti documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 maggio 2009, n. 2871, ha ritenuto che l’applicazione indiscriminata alle gare d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può infatti portare ad una inammissibile violazione del principio della par condicio competitorum e che ... il meccanismo competitivo proprio della gara d’appalto è infatti tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Pertanto se il capitolato d’appalto prescrive, come nel caso in esame, che alcuni requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare inammissibilmente il meccanismo delle regole di gara.
Sulla base delle considerazioni esposte il Consiglio di Stato ha, pertanto, deciso di respingere l’appello proposto, confermando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale.
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venerdì 18 settembre 2009
RLS - circolare INAIL n. 43/2009
L’INAIL ha recentemente emanato una apposita circolare al fine di fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti in relazione alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.
La circolare 25 agosto 2009 n. 43 “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008” prevede che la comunicazione non vada più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La nuova circolare prevede che:
- coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare ( 25 agosto 2009);
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare n. 43/2009.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
La circolare puntualizza che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line, accessibile dal sito dell’Istituto, per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni.
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La circolare 25 agosto 2009 n. 43 “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008” prevede che la comunicazione non vada più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La nuova circolare prevede che:
- coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare ( 25 agosto 2009);
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare n. 43/2009.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
La circolare puntualizza che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line, accessibile dal sito dell’Istituto, per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni.
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venerdì 11 settembre 2009
Ascensori – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”.
Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.
(riproduzione riservata)
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Il decreto, recentemente entrato in vigore (1 settembre 2009), prevede la effettuazione, entro termini perentori opportunamente differenziati in relazione alla vetustà dell’impianto, di apposite verifiche straordinarie finalizzate al progressivo e graduale miglioramento del livello degli ascensori installati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 199 n. 162 e cioè prima del 24 giugno 1999.
In particolare viene previsto che
le citate verifiche debbano essere effettuate:
- per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964: entro il 1 settembre 2011
- per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 : entro il 1 settembre 2012
- per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991: entro il 1 settembre 2013
- per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999: entro il 1 settembre 2014
Per quanto riguarda i termini per l’attuazione dei conseguenti interventi di adeguamento, questi, in base alle situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto (norma UNI EN 81-80) dovranno essere attuati tassativamente entro i seguenti termini facendo :.
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella A: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi:
- per le situazioni di rischio riportate nella tabella B : entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
mentre per quanto attiene alle situazioni di rischio riportate nella tabella C, queste potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'.
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mercoledì 9 settembre 2009
Interessi per ritardato pagamento - tasso di mora per il 2009.
Con Decreto ministeriale 4 agosto 2009, ( Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009) il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha provveduto alla rideterminazione per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006).
La nuova percentuale degli interessi moratori, da applicare, nei casi previsti dall'articolo 30 dal Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) , per i pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, e` stata fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Si segnala che la percentuale fissata per l’anno 2008 era stata determinata con D.M.
19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2009) nella misura del 6,83%.
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La nuova percentuale degli interessi moratori, da applicare, nei casi previsti dall'articolo 30 dal Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000) , per i pagamenti in acconto e sulla rata di saldo, e` stata fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Si segnala che la percentuale fissata per l’anno 2008 era stata determinata con D.M.
19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2009) nella misura del 6,83%.
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