Con comunicato del 2 febbraio 2011 il Presidente dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha reso nota la nuova procedura per il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori che, come è noto, vengono rilasciati dalle Stazioni appaltanti ai sensi ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato D dello stesso decreto e trasmessi telematicamente secondo le disposizioni della stessa Autorità (rif.to Comunicati in data 6 luglio 2006, 18 ottobre 2006 e 13 maggio 2009 ).
Con il predetto comunicato è stabilito che:
- a decorrere dal 14 febbraio 2011 i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
- che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch’esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell’Autorità.
- che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
- che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
- che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema;
- che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
- che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.
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mercoledì 9 febbraio 2011
domenica 7 giugno 2009
Competenze professionali ingegneri-architetti. Autorità, parere n. 6/2009
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata recentemente chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità della composizione di una Commissione giudicatrice per un Concorso di idee indetto da un Comune campano.
Nello specifico, il bando di gara prevedeva la presenza, nell’ambito di una Commissione composta da 3 componenti , di “un ingegnere esperto in impiantistica” che la Stazione appaltante aveva, invece, individuato nella persona di un architetto, docente universitario.
L’Autorità nel suo parere n. 60 reso in data 7 maggio 2009, ha ritenuto che:
- in base all’articolo 84 del Codice dei contratti ( D. Lgs 163/2006 ) la Commissione, deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 … e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus);
- la competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie” (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9);
- l’oggetto del concorso individuato all’articolo 2 del bando (progettazione di opere civili e di infrastrutture nonché adeguamenti sismici) evidenziava la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell’ingegnere.
- riguardo alla componente impiantistica, … appare contraddittorio individuare, nella fattispecie in esame, un architetto quale “esperto in impiantistica”, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata, la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri.
- occorre tenere in debito conto l’ulteriore previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, della lex specialis, che individua espressamente l’esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli, o quanto meno possono fungere da parametro di riferimento delle stesse.
Sulla base delle considerazioni esposte l’Autorità ha, pertanto, ritenuto che la composizione della Commissione non era conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.
(riproduzione riservata)
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Nello specifico, il bando di gara prevedeva la presenza, nell’ambito di una Commissione composta da 3 componenti , di “un ingegnere esperto in impiantistica” che la Stazione appaltante aveva, invece, individuato nella persona di un architetto, docente universitario.
L’Autorità nel suo parere n. 60 reso in data 7 maggio 2009, ha ritenuto che:
- in base all’articolo 84 del Codice dei contratti ( D. Lgs 163/2006 ) la Commissione, deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 … e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus);
- la competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie” (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9);
- l’oggetto del concorso individuato all’articolo 2 del bando (progettazione di opere civili e di infrastrutture nonché adeguamenti sismici) evidenziava la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell’ingegnere.
- riguardo alla componente impiantistica, … appare contraddittorio individuare, nella fattispecie in esame, un architetto quale “esperto in impiantistica”, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata, la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri.
- occorre tenere in debito conto l’ulteriore previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, della lex specialis, che individua espressamente l’esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli, o quanto meno possono fungere da parametro di riferimento delle stesse.
Sulla base delle considerazioni esposte l’Autorità ha, pertanto, ritenuto che la composizione della Commissione non era conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.
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venerdì 5 giugno 2009
Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL) - Autorità, comunicato 13 maggio 2009
Con comunicato del 13 maggio 2009 L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha fornito indicazioni operative relative alla compilazione della scheda informatica per il rilascio, del certificato di esecuzione dei lavori. Tale documento, come è noto, deve essere rilasciato dalle Stazioni appaltanti, su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato “D” dello stesso decreto.
Nel richiamare il precedente comunicato del 6 luglio 2006 (rettificato nell’adunanza del Consiglio dell’Autorità dell’8 marzo 2007), con il quale erano state fornite alle Stazioni appaltanti le opportune indicazioni circa la trasmissione in via telematica dei CEL, l’Autorità, a seguito di segnalazioni di problematiche specifiche, ha ritenuto di dovere fornire alcuni chiarimenti relativamente a:
- accordo quadro
- appalti relativi a beni culturali
- affidamenti a contraente generale
- appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi
L’Autorità ha, inoltre, chiarito che, nel caso di richiesta del documento in argomento da parte di imprese, che hanno assunto,nel tempo, nuove denominazioni sociali, il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell’impresa indicata nel contratto d’appalto.
(riproduzione riservata)
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Nel richiamare il precedente comunicato del 6 luglio 2006 (rettificato nell’adunanza del Consiglio dell’Autorità dell’8 marzo 2007), con il quale erano state fornite alle Stazioni appaltanti le opportune indicazioni circa la trasmissione in via telematica dei CEL, l’Autorità, a seguito di segnalazioni di problematiche specifiche, ha ritenuto di dovere fornire alcuni chiarimenti relativamente a:
- accordo quadro
- appalti relativi a beni culturali
- affidamenti a contraente generale
- appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi
L’Autorità ha, inoltre, chiarito che, nel caso di richiesta del documento in argomento da parte di imprese, che hanno assunto,nel tempo, nuove denominazioni sociali, il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell’impresa indicata nel contratto d’appalto.
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giovedì 7 maggio 2009
Determinazione Autorità n. 6/2008 -certificato esecuzione lavori per qualificazione SOA
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente affrontato alcune problematiche relative alla dichiarazione di "buon esito" da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, in considerazione della necessità, da parte delle SOA di disporre di certificati dai quali desumere gli elementi suscettibili di una utile valutazione al fine del rilascio dell' attestato di qualificazione.
Come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti di ordine speciale che i soggetti esecutori di lavori pubblici devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che deve essere documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 7.
Sull’argomento l’Autorità, con la determinazione n. 6/2002 aveva chiarito che "l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)".
Con successiva determinazione n. 29/2002 è stato affrontato il caso particolare relativo al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali era intervenuta la rescissione contrattuale, limitatamente agli importi liquidati e fatturati. Sul punto, l’Autorità aveva testualmente indicato che il problema "va inquadrato nell'ambito più generale della validità, ai fini della qualificazione dell'impresa, di una certificazione dei lavori che riporti l'indicazione di vertenze giudicate in sede arbitrale o giudiziaria" ed inoltre, considerato che il comma 6 dell’articolo 22 prevede espressamente che i lavori da valutare ai fini della qualificazione dell’impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito "... non vi è dubbio che nell'ipotesi di risoluzioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere) i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e, pertanto, è da escludersi che l'impresa possa utilizzarli ai fini della propria qualificazione …"
Recentemente l’Autorità, con determinazione del 8 ottobre 2008 n. 6, ha ulteriormente chiarito che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito"costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/ 2000, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali e richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.
Si fa presente che la materia relativa alla qualificazione delle imprese, è stata riproposta al Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori” dello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, ove è prevista, tra l’altro, l’abrogazione del d.P.R. n. 34/2000. Leggi il resto dell'articolo..
Come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, tra i requisiti di ordine speciale che i soggetti esecutori di lavori pubblici devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che deve essere documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 7.
Sull’argomento l’Autorità, con la determinazione n. 6/2002 aveva chiarito che "l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124, comma l, del DPR 554/1999 e s.m.)".
Con successiva determinazione n. 29/2002 è stato affrontato il caso particolare relativo al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali era intervenuta la rescissione contrattuale, limitatamente agli importi liquidati e fatturati. Sul punto, l’Autorità aveva testualmente indicato che il problema "va inquadrato nell'ambito più generale della validità, ai fini della qualificazione dell'impresa, di una certificazione dei lavori che riporti l'indicazione di vertenze giudicate in sede arbitrale o giudiziaria" ed inoltre, considerato che il comma 6 dell’articolo 22 prevede espressamente che i lavori da valutare ai fini della qualificazione dell’impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito "... non vi è dubbio che nell'ipotesi di risoluzioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere) i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e, pertanto, è da escludersi che l'impresa possa utilizzarli ai fini della propria qualificazione …"
Recentemente l’Autorità, con determinazione del 8 ottobre 2008 n. 6, ha ulteriormente chiarito che:
- la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di "buon esito"costituisce una indubbia prerogativa della stazione appaltante; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l'adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, allorché tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori;
- l'attestazione di "buon esito" prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/ 2000, resa dagli organi preposti alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, in esito all'esecuzione di lavori su tali beni, ha la finalità di garantire la necessaria selezione delle imprese che intendono partecipare alle procedure di appalto per le quali e richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25. Pertanto, il rilascio di detta attestazione da parte dell'organo preposto alla tutela - relativamente ad un procedimento d'appalto gestito da altri soggetti – non implica responsabilità di altro genere, le quali restano in capo al soggetto appaltante.
Si fa presente che la materia relativa alla qualificazione delle imprese, è stata riproposta al Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori” dello schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, ove è prevista, tra l’altro, l’abrogazione del d.P.R. n. 34/2000. Leggi il resto dell'articolo..
martedì 21 aprile 2009
Autorità - Contributi 2009, deliberazione 1 marzo 2009
Con deliberazione in data 1 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2009 n. 90, L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha determinato, per l’anno 2009, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione.
In base a tale deliberazione sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' i seguenti soggetti:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a)
nella misura indicata nella sottostante tabella:

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Questi ultimi soggetti sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato.
Le modalita' e termini di versamento della contribuzione sono dettagliatamente riportate all’articolo 3 del provvedimento, che è entrato in vigore il 1 marzo 2009.
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In base a tale deliberazione sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' i seguenti soggetti:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a)
nella misura indicata nella sottostante tabella:
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Questi ultimi soggetti sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato.
Le modalita' e termini di versamento della contribuzione sono dettagliatamente riportate all’articolo 3 del provvedimento, che è entrato in vigore il 1 marzo 2009.
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venerdì 17 aprile 2009
Autorità per la vigilanza - provvedimento 15 gennaio 2009 (G.U. 6/04/09 n.80)
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto di dover disciplinare l'attivita' di indagine della Direzione generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in relazione alle attivita' che – come previsto dall'art. 38, comma 1, lettera a) e dall'art. 39, comma 1, lettera a) del regolamento di organizzazione adottato in data 20.12.2007 - possono essere esplicate anche attraverso accertamenti ispettivi secondo gli indirizzi del Consiglio, nonché sulla base di esposti e segnalazioni.
Con provvedimento del 15 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6-4-2009, l’Autorità si è dotata di apposito regolamento che disciplina, in maniera puntuale, le attivita' di vigilanza e gli accertamenti ispettivi di sua competenza.
Per quanto riguarda le attivita' di indagine esse vengono, di norma attuate, sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorita', aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita' del settore dei contratti pubblici, ma possono anche essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata, presentata su apposito modulo, da parte di chiunque ne abbia interesse.
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Con provvedimento del 15 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6-4-2009, l’Autorità si è dotata di apposito regolamento che disciplina, in maniera puntuale, le attivita' di vigilanza e gli accertamenti ispettivi di sua competenza.
Per quanto riguarda le attivita' di indagine esse vengono, di norma attuate, sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorita', aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita' del settore dei contratti pubblici, ma possono anche essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata, presentata su apposito modulo, da parte di chiunque ne abbia interesse.
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