domenica 6 ottobre 2013

Polizza dei professionisti

E' entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.
 Come stabilito dal D.L. n. 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (d.P.R. n 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale.
 L’obbligo di stipula dell’assicurazione riguarda esclusivamente i professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo anche saltuariamente l’attività professionale in forma autonoma. Non sono soggetti all’obbligo i professionisti dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Analogamente non sono soggetti all’obbligo i professionisti posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale).
Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare
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lunedì 30 settembre 2013

Il ritorno dell'anticipazione contrattuale - legge n.98/2013

Con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è stata ripristinata lanticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici.  L’ articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, aveva previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di concedere  anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori pubblici.
 Con l’articolo 26-ter della nuova legge n.98/2013 viene,quindi reintrodotto  temporaneamente  l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge n.98/20 3)  ma solo  fino al 31/12/2014.
In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del  Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Nel particolare caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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mercoledì 3 luglio 2013

Certificazione energetica - Regolamento per la qualificazione dei certificatori

E’stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Ai  fini dell'attività di certificazione energetica sono  riconosciuti come soggetti certificatori:
-       i tecnici abilitati;
-       gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
-       gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
-       le società di servizi energetici (ESCO).
I requisiti necessari per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
-       il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea
-       l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
-       la frequenza di corsi di formazione (minimo 64 ore) sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’AmbienteNel particolare caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, i tecnici devono dichiarare di non essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare. 
Il Regolamento  stabilisce i contenuti minimi e la durata minima dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione.
Da non sottovalutare il fatto che l’attestato di certificazione energetica assume  valore di atto pubblico (art. 481 del Codice Penale), con la conseguente responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive l’atto.

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sabato 15 giugno 2013

Debiti della pubblica amministrazione - Legge n. 64/2013

Con legge 6 giugno 2013 n. 64  è stato convertito, con modificazioni,  il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35  “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”La legge, pubblicata sulla G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, al Capo I  riporta le  “ Misure in  materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012”. Di particolare interesse per le imprese ed  i professionisti, che vantano crediti da parte della pubblica amministrazione, i seguenti articoli:
Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali
Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome
Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale - SSN
Art. 5. Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato Leggi il resto dell'articolo..

venerdì 7 giugno 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI - competenza dei geometri

Il Consiglio Nazionale  degli  Ingegneri,  con circolare n. 221/XVIII Sess. del 14 maggio 2013, ha puntualizzato - sulla base di un documento  predisposto  dal proprio Centro Studi -  l’ambito di competenza dei geometri nella progettazione degli impianti   fotovoltaici.
In sintesi  il geometra potrà progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza inferiore a  6 KW,  non in forza del suo titolo professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ma in quanto tecnico abilitato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 37/2008.
Tale conclusione scaturisce essenzialmente dal fatto che il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 ( Regolamento  per la professione del geometra) non  cita, tra le competenze degli iscritti all’ albo dei geometri, quelle relative alla progettazione di “impianti”.
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